Art. 11.

      1. È fatto divieto agli istituti di vigilanza di stabilire rapporti di collegamento, sia pure in forma apparente, occulta o indiretta, con altri istituti di vigilanza, all'interno della stessa provincia od operanti in altre province, tali da determinare situazioni di concentrazioni operative e comunque di sostanziale elusione alla limitazione provinciale del loro ambito operativo.

 

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      2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può derogare, anche temporaneamente, alla limitazione territoriale provinciale dell'ambito di operatività degli istituti di vigilanza.